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Interventi straordinari e di emergenza

Riferimenti normativi

Dlgs 33/2013 – Articolo 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione;

d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Ai sensi Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013, Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, Art. 42, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Non si sono verificati interventi straordinari e di emergenza che hanno comportato la pubblicazione delle informazioni previste in questa sezione