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Oneri informativi per cittadini e imprese

Riferimenti normativi

Articolo 34, comma 1 e 2Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

Come indicato all’articolo 34, comma 1,2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonche’  i provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle amministrazioni  dello  Stato  per  regolare  l’esercizio  di  poteri autorizzatori, concessori  o  certificatori,  nonche’  l’accesso  ai servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di  benefici,  recano  in allegato  l’elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti medesimi.

Per  onere  informativo  si  intende   qualunque   obbligo informativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e documenti alla pubblica amministrazione.

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